Procedura di notificazione nel
campo di standard tecnici e regolamentazioni degli Stati
membri UE e Efta
di Eugenio
Bernardi
Che cos’è la procedura di
notifica?
Gli
Stati appartenenti all’UE non possono introdurre nuove
regolamentazioni tecniche o standard in modo autonomo, ma
devono sempre consultare prima il resto dell’UE. Questo viene
applicato anche alla maggior parte delle regole su
intrattenimento Fun Games e AWP (Amusement With Prizes1).
Questa notifica vincolante delle leggi ritarda l’adozione e
permette agli Stati membri, alle associazioni nazionali e ai
singoli imprenditori di rappresentare i propri interessi con
l’UE e le istituzioni nazionali.
Introduzione
Alcuni colleghi e rappresentanti dell’informazione, durante il
Convegno di Roma2
organizzato dalla SAPAR durante la 33° ENADA, hanno fatto
presente che avrebbero gradito un vademecum semplice sulle
modo e sulle procedure di notifica delle leggi sul gioco (gambling)
alla Commissione Europea. Per meglio comprenderne il
significato, ho preparato questa breve sintesi di questa
procedura e aggiunto al termine il caso Italia e alcuni
consigli su come esserne coinvolti.
Legislazione
In base alla direttive UE del 19983,
gli stati appartenenti devono rendere conto all’UE prima di
adottare legislazioni tecniche nazionali. Questo obbligo
riguarda sia gli standards4
che le regole tecniche5
applicate a qualsiasi prodotto industriale.
Le leggi nazionali che mirano a trasporre le direttive
europee, invece, non devono essere notificate.
Standard tecnici
I nuovi standard tecnici redatti dall’organo nazionale
preposto (NSB) devono essere notificati alla Commissione e
agli organi di standardizzazione europei e degli stati membri.
La Commissione Europea potrà chiedere che vengano presentati
programmi nazionali di standardizzazione che potranno essere
forniti anche da altri stati membri6.
La Commissione Europea e gli altri stati dell’Unione possono
esprimere il loro parere sugli standard proposti dalle singole
nazioni e ricevere informazioni circa i relativi processi di
adozione. Inoltre, gli organi nazionali preposti, potranno
partecipare ai lavori nazionali di standardizzazione degli
altri Stati membri7.
La maggior parte dei membri possono essere già da ora
coinvolti nei lavori di standardizzazione. Se non lo sono,
sarebbe utile che l’Associazione Nazionale rappresentino il
loro punto di vista agli organi di standardizzazione nazionali
ed europei, oltre che alla Commissione Europea.
Regolamentazioni tecniche
Uno stato membro dell’UE dovrà comunicare immediatamente alla
Commissione qualsiasi bozza di regolamentazione tecnica, le
ragioni per le quali viene presentata, il testo della legge di
base o i provvedimenti regolatori connessi.
La Commissione notificherà la bozza agli altri Stati membri e
potrà anche chiedere un’opinione ad un Comitato nazionale di
Esperti (vedi sotto). Gli stati membri devono prorogare
l’adozione di una regolamentazione tecnica a 3 mesi dalla data
di ricevuta della notifica8
da parte della Commissione.
La Commissione o altri stati membri possono sottoporre le
proprie obiezioni alla legge proposta. Dovranno spiegare i
motivi per cui l’adozione di tali provvedimenti creerebbe
ostacoli al movimento di beni sul mercato interno.
Se vengono presentate obiezioni, lo stato membro dovrà
rimandare l’azione della legge nazionale per altri 3 mesi.
Gli stati membri devono comunicare senza alcun ritardo il
testo definitivo di una regolamentazione tecnica.
Ulteriori proroghe
Nel caso in cui la Commissione annunci la sua intenzione di
proporre o adottare una direttiva in materia, o se la bozza
della regolamentazione tecnica riguarda una materia che è già
stata inclusa in una proposta, il periodo di proroga è esteso
a 12 mesi. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante
questo periodo di proroga, tale periodo verrà esteso a 18 mesi
(di altri 6 mesi).
Il Comitato nazionale di Esperti
La Direttiva del 1998 istituisce un Comitato composto da
rappresentanti degli stati membri e presieduta da un
rappresentante della Commissione.
Oltre ad esprimere la propria opinione sull’attuazione della
direttiva, il Comitato potrà essere consultato dalla
Commissione su qualsiasi bozza di regolamentazione tecnica
ricevuta da quest’ultimo. Può anche proporre che la
Commissione
-
Richieda alle istituzioni europee degli standard di stendere
uno standard europeo entro un limite di tempo,
-
Assicurarsi dove necessario, al fine di evitare il rischio
di barriere al commercio, che inizialmente gli stati membri
coinvolti decidano tra loro delle misure appropriate,
-
Adottare tutte le misure appropriate,
-
Identificare le aree in cui è necessaria un’armonizzazione
e, dove si presentasse il caso, intraprendere
un’armonizzazione appropriata in un dato settore.
Quanto esposto sinora ci illumina sull’evolversi dell’iter
inerente il decreto delle omologhe degli apparecchi comma 7.
La prima notifica era avvenuta in febbraio (identificata col
numero 2005/66/I), ma a seguito di alcune modifiche proposte
dall'Italia stessa è stato necessario riavviare la procedura
(identificata col numero 2005/136/I), con estensione del
periodo di statu quo al 27 giugno.
Poiché da parte dell'Austria e della stessa Commissione è
pervenuto un parere circostanziato che ha evidenziato in tale
Decreto degli aspetti che possano creare ostacoli alla libera
circolazione delle merci, il periodo di statu quo è stato
prolungato al 26 settembre.
Secondo la Commissione, il principio della modifica tecnica
deve intendersi quel che attiene all’hardware, in quanto ciò
che è modificabile via software non sembra venga ritenuto di
rilevanza tale da dover sottostare alla procedura di
informazione.
Ciò potrebbe aprire un’ampia discussione sull’interpretazione
di ciò che effettivamente costituisca “regola tecnica”, dato
che, non esistendo pochi casi analoghi al nostro, bisognerebbe
far riferimento all’ampia ed articolata giurisprudenza
prodotta dalla Corte di Giustizia da venti anni a questa parte
e in particolare una delle ultime sentenze del 21
aprile 2005, Lars Erik Staffan Lindberg, C-267/03.
Resta comunque la convinzione che la Commissione ha la ferma
intenzione di approfondire il caso e di arrivare ad una giusta
decisione, anche se i tempi non saranno molto brevi e a oggi
lo Stato Italiano non ha ancora risposto.
A tale riguardo si potrebbe anche prevedere una probabile
nuova notifica in quanto sono emerse i seguenti punti
d’incompatibilità del Decreto con la legge Europea:
-
articolo 3, paragrafo 1 , lettera (a) Il punto parla di una
scheda di gioco, l’osservazione contesta questo obbligo,
-
altro punto è sempre relativo all’articolo 3 , paragrafo 1,
lettera (h), l’osservazione contesta l’obbligo di questo
meccanismo di blocco,
-
sempre all’articolo 3, paragrafo 1 , lettera ( c ) per la
terza osservazione riguarda l’interconnessione fisica di più
apparecchi da gioco e l’impossibilità di farlo per via
intranet.
Questi criteri renderebbero alcuni tipi di apparecchi da gioco
non a norma anche se legalmente prodotti in altri Stati
Membri.
Questo potrebbe costituire una barriera ingiustificata alla
libera circolazione di molti prodotti .
Oltre a questo la Commissione ha rilevato che in base alla
clausola del mutuo riconoscimento la proposta italiana
dovrebbe essere redatta in maniera diversa.
Il non riuscire a trovare un accordo con lo stato membro che
notifica può portare la Commissione ad intraprendere la
procedure d’infrazione, come estrema e ultima conseguenza9.
*T.E. Eugenio Bernardi
Consulente Tecnico – Giuridico
ESPERTO IN TECNOLOGIE ELETTRONICHE APPLICATE
ALL’INTRATTENIMENTO GIOCHI E VIDEOGIOCHI
Esperto di direttive Comunitarie 98/34/CE -98/48/CE e
successive
Vice Presidente Nazionale SAPAR / AGIS
Presidente Delegazione Sapar Emilia
1 Gioco da trattenimento a premio, predominante in
Inghilterra, Olanda, Spagna e Danimarca, che consiste
tradizionalmente in 3, 4, 5, ruote sulle quali sono stampati
dei simboli ( anche video riprodotte), le varie combinazioni
di simboli danno luogo a diversi livelli di vincita, oppure la
possibilità di accedere ad ulteriori giochi specifici, che
offrono premi variabili. Il termine e’ applicato in campo
internazionale a qualsiasi gioco a premio.
2 Il Mercato Comune del Gambling: opportunità o
rischio?
3 Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998 che si basa sulla procedura della
fornitura di informazioni nel campo di standard tecnici e
regolamentazioni, modificati dalla Direttiva 98/48/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998
4 Specifica tecnica approvata da un organo
riconosciuto di standardizzazione, l’adesione alla quale non è
obbligatoria
5Specifiche tecniche che comprendono provvedimenti
amministrativi rilevanti, l’osservanza dei quali è
obbligatoria nel caso di commercializzazione o utilizzo in uno
degli stati membri o nella maggior parte di esso.
6Anche gli altri organi nazionali hanno diritto di
essere informati, per partecipare attivamente o chiedere uno
standard europeo.
7Uno stato membro (Ministero) deve prendere tutte
le misure necessarie perché l’NSB del proprio paese accetti i
rappresentanti di altri NSB. Gli stati membri non vengono
coinvolti direttamente nel lavoro di standardizzazione, quindi
non possono certo rifiutare un rappresentante di un altro NSB.
8Alcune misure fiscali, che potrebbero essere
considerate regolamentazioni fiscali de facto, possono essere
esentate. Gli Stati membri non dovranno prorogarne l’adozione.
9Per maggiori informazioni si rimanda alle seguenti
relazioni:
"La direttiva 83/189/CEE ora 98/34/CE, strumento di
trasparenza al servizio del mercato interno europeo e
nazionale"
Che cos’è la procedura 98/34/CE?
Direttive Europee e Mancate notifiche (PDF)
Disapplicazione di norme interne non notificate -
Significativa sentenza del Tribunale di Chiavari (GE) (PDF)
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