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Procedura di notificazione nel campo di standard tecnici e regolamentazioni degli Stati membri UE e Efta

 

di Eugenio Bernardi

 

Che cos’è la procedura di notifica?

 

 

 

Situazione stati Unione EuropeaGli Stati appartenenti all’UE non possono introdurre nuove regolamentazioni tecniche o standard in modo autonomo, ma devono sempre consultare prima il resto dell’UE. Questo viene applicato anche alla maggior parte delle regole su intrattenimento Fun Games e AWP (Amusement With Prizes1).

Questa notifica vincolante delle leggi ritarda l’adozione e permette agli Stati membri, alle associazioni nazionali e ai singoli imprenditori di rappresentare i propri interessi con l’UE e le istituzioni nazionali.


 

Introduzione

Alcuni colleghi e rappresentanti dell’informazione, durante il Convegno di Roma2 organizzato dalla SAPAR durante la 33° ENADA, hanno fatto presente che avrebbero gradito un vademecum semplice sulle modo e sulle procedure di notifica delle leggi sul gioco (gambling) alla Commissione Europea. Per meglio comprenderne il significato, ho preparato questa breve sintesi di questa procedura e aggiunto al termine il caso Italia e alcuni consigli su come esserne coinvolti.

Legislazione

In base alla direttive UE del 19983, gli stati appartenenti devono rendere conto all’UE prima di adottare legislazioni tecniche nazionali. Questo obbligo riguarda sia gli standards4 che le regole tecniche5 applicate a qualsiasi prodotto industriale.
Le leggi nazionali che mirano a trasporre le direttive europee, invece, non devono essere notificate.

Standard tecnici

I nuovi standard tecnici redatti dall’organo nazionale preposto (NSB) devono essere notificati alla Commissione e agli organi di standardizzazione europei e degli stati membri. La Commissione Europea potrà chiedere che vengano presentati programmi nazionali di standardizzazione che potranno essere forniti anche da altri stati membri6.

La Commissione Europea e gli altri stati dell’Unione possono esprimere il loro parere sugli standard proposti dalle singole nazioni e ricevere informazioni circa i relativi processi di adozione. Inoltre, gli organi nazionali preposti, potranno partecipare ai lavori nazionali di standardizzazione degli altri Stati membri7.

La maggior parte dei membri possono essere già da ora coinvolti nei lavori di standardizzazione. Se non lo sono, sarebbe utile che l’Associazione Nazionale rappresentino il loro punto di vista agli organi di standardizzazione nazionali ed europei, oltre che alla Commissione Europea.

Regolamentazioni tecniche

Uno stato membro dell’UE dovrà comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi bozza di regolamentazione tecnica, le ragioni per le quali viene presentata, il testo della legge di base o i provvedimenti regolatori connessi.

La Commissione notificherà la bozza agli altri Stati membri e potrà anche chiedere un’opinione ad un Comitato nazionale di Esperti (vedi sotto). Gli stati membri devono prorogare l’adozione di una regolamentazione tecnica a 3 mesi dalla data di ricevuta della notifica8 da parte della Commissione.

La Commissione o altri stati membri possono sottoporre le proprie obiezioni alla legge proposta. Dovranno spiegare i motivi per cui l’adozione di tali provvedimenti creerebbe ostacoli al movimento di beni sul mercato interno.

Se vengono presentate obiezioni, lo stato membro dovrà rimandare l’azione della legge nazionale per altri 3 mesi.

Gli stati membri devono comunicare senza alcun ritardo il testo definitivo di una regolamentazione tecnica.

Ulteriori proroghe

Nel caso in cui la Commissione annunci la sua intenzione di proporre o adottare una direttiva in materia, o se la bozza della regolamentazione tecnica riguarda una materia che è già stata inclusa in una proposta, il periodo di proroga è esteso a 12 mesi. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante questo periodo di proroga, tale periodo verrà esteso a 18 mesi (di altri 6 mesi).

Il Comitato nazionale di Esperti

La Direttiva del 1998 istituisce un Comitato composto da rappresentanti degli stati membri e presieduta da un rappresentante della Commissione.

Oltre ad esprimere la propria opinione sull’attuazione della direttiva, il Comitato potrà essere consultato dalla Commissione su qualsiasi bozza di regolamentazione tecnica ricevuta da quest’ultimo. Può anche proporre che la Commissione

  • Richieda alle istituzioni europee degli standard di stendere uno standard europeo entro un limite di tempo,
  • Assicurarsi dove necessario, al fine di evitare il rischio di barriere al commercio, che inizialmente gli stati membri coinvolti decidano tra loro delle misure appropriate,
  • Adottare tutte le misure appropriate,
  • Identificare le aree in cui è necessaria un’armonizzazione e, dove si presentasse il caso, intraprendere un’armonizzazione appropriata in un dato settore.


Quanto esposto sinora ci illumina sull’evolversi dell’iter inerente il decreto delle omologhe degli apparecchi comma 7. La prima notifica era avvenuta in febbraio (identificata col numero 2005/66/I), ma a seguito di alcune modifiche proposte dall'Italia stessa è stato necessario riavviare la procedura (identificata col numero 2005/136/I), con estensione del periodo di statu quo al 27 giugno.

Poiché da parte dell'Austria e della stessa Commissione è pervenuto un parere circostanziato che ha evidenziato in tale Decreto degli aspetti che possano creare ostacoli alla libera circolazione delle merci, il periodo di statu quo è stato prolungato al 26 settembre.

Secondo la Commissione, il principio della modifica tecnica deve intendersi quel che attiene all’hardware, in quanto ciò che è modificabile via software non sembra venga ritenuto di rilevanza tale da dover sottostare alla procedura di informazione.

Ciò potrebbe aprire un’ampia discussione sull’interpretazione di ciò che effettivamente costituisca “regola tecnica”, dato che, non esistendo pochi casi analoghi al nostro, bisognerebbe far riferimento all’ampia ed articolata giurisprudenza prodotta dalla Corte di Giustizia da venti anni a questa parte e in particolare una delle ultime sentenze del 21 aprile 2005, Lars Erik Staffan Lindberg, C-267/03.

Resta comunque la convinzione che la Commissione ha la ferma intenzione di approfondire il caso e di arrivare ad una giusta decisione, anche se i tempi non saranno molto brevi e a oggi lo Stato Italiano non ha ancora risposto.

A tale riguardo si potrebbe anche prevedere una probabile nuova notifica in quanto sono emerse i seguenti punti d’incompatibilità del Decreto con la legge Europea:

  • articolo 3, paragrafo 1 , lettera (a) Il punto parla di una scheda di gioco, l’osservazione contesta questo obbligo,
  • altro punto è sempre relativo all’articolo 3 , paragrafo 1, lettera (h), l’osservazione contesta l’obbligo di questo meccanismo di blocco,
  • sempre all’articolo 3, paragrafo 1 , lettera ( c ) per la terza osservazione riguarda l’interconnessione fisica di più apparecchi da gioco e l’impossibilità di farlo per via intranet.

Questi criteri renderebbero alcuni tipi di apparecchi da gioco non a norma anche se legalmente prodotti in altri Stati Membri.

Questo potrebbe costituire una barriera ingiustificata alla libera circolazione di molti prodotti .

Oltre a questo la Commissione ha rilevato che in base alla clausola del mutuo riconoscimento la proposta italiana dovrebbe essere redatta in maniera diversa.

Il non riuscire a trovare un accordo con lo stato membro che notifica può portare la Commissione ad intraprendere la procedure d’infrazione, come estrema e ultima conseguenza9.

*T.E. Eugenio Bernardi
Consulente Tecnico – Giuridico
ESPERTO IN TECNOLOGIE ELETTRONICHE APPLICATE ALL’INTRATTENIMENTO GIOCHI E VIDEOGIOCHI
Esperto di direttive Comunitarie 98/34/CE -98/48/CE e successive
Vice Presidente Nazionale SAPAR / AGIS
Presidente Delegazione Sapar Emilia


1 Gioco da trattenimento a premio, predominante in Inghilterra, Olanda, Spagna e Danimarca, che consiste tradizionalmente in 3, 4, 5, ruote sulle quali sono stampati dei simboli ( anche video riprodotte), le varie combinazioni di simboli danno luogo a diversi livelli di vincita, oppure la possibilità di accedere ad ulteriori giochi specifici, che offrono premi variabili. Il termine e’ applicato in campo internazionale a qualsiasi gioco a premio.

2 Il Mercato Comune del Gambling: opportunità o rischio?

3 Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che si basa sulla procedura della fornitura di informazioni nel campo di standard tecnici e regolamentazioni, modificati dalla Direttiva 98/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998

4 Specifica tecnica approvata da un organo riconosciuto di standardizzazione, l’adesione alla quale non è obbligatoria

5Specifiche tecniche che comprendono provvedimenti amministrativi rilevanti, l’osservanza dei quali è obbligatoria nel caso di commercializzazione o utilizzo in uno degli stati membri o nella maggior parte di esso.

6Anche gli altri organi nazionali hanno diritto di essere informati, per partecipare attivamente o chiedere uno standard europeo.

7Uno stato membro (Ministero) deve prendere tutte le misure necessarie perché l’NSB del proprio paese accetti i rappresentanti di altri NSB. Gli stati membri non vengono coinvolti direttamente nel lavoro di standardizzazione, quindi non possono certo rifiutare un rappresentante di un altro NSB.

8Alcune misure fiscali, che potrebbero essere considerate regolamentazioni fiscali de facto, possono essere esentate. Gli Stati membri non dovranno prorogarne l’adozione.

9Per maggiori informazioni si rimanda alle seguenti relazioni:
"La direttiva 83/189/CEE ora 98/34/CE, strumento di trasparenza al servizio del mercato interno europeo e nazionale"
Che cos’è la procedura 98/34/CE?
Direttive Europee e Mancate notifiche (PDF)
Disapplicazione di norme interne non notificate - Significativa sentenza del Tribunale di Chiavari (GE) (PDF)


 

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